Nel marzo 2025 la Commissione Europea, insieme al British Institute of International and Comparative Law, ha pubblicato un’analisi sui quadri normativi e sulle prassi del Third-Party Litigation Funding (TPLF) in tutti gli Stati membri dell’UE e in alcuni Paesi extra UE (Stati Uniti, Canada, Svizzera e Regno Unito).1 L’obiettivo principale era creare il primo studio comparativo per valutare possibili opzioni regolatorie, inclusa una bozza di direttiva UE.
Il TPLF si verifica quando un soggetto estraneo alla controversia fornisce risorse (di norma al ricorrente) per coprire i costi del contenzioso in cambio di una quota dell’eventuale risarcimento. Il fenomeno è nato in Australia negli anni ’90, si è diffuso negli Stati Uniti e nel Regno Unito ed è oggi presente nella maggior parte degli Stati membri dell’UE (ma non in tutti).
Attualmente, la Direttiva UE 2020/18282 (Direttiva sulle azioni collettive) sulle azioni rappresentative per la tutela dei consumatori lascia agli Stati membri la scelta se consentire o meno il ricorso al TPLF. Se consentito, il ricorso a pratiche di TPLF deve garantire trasparenza, evitare conflitti di interesse e tutelare gli interessi dei consumatori.
Quadri normativi
La maggior parte degli Stati membri dell’UE non dispone di una normativa specifica sul TPLF. Fanno eccezione alcune disposizioni adottate per attuare la direttiva in materia di azioni collettive dei consumatori.
Paesi extra UE come Regno Unito e Canada si basano su common law e autoregolamentazione. Gli Stati Uniti presentano un mosaico di regole a livello federale e statale. La Svizzera non ha una regolamentazione specifica, ma in generale consente il ricorso al TPLF.
In assenza di norme specifiche, il TPLF si basa su diritto contrattuale, procedura civile e diritto dei consumatori. Gli avvocati restano vincolati dai loro doveri etici, inclusi conflitti di interesse e riservatezza.
Pratiche di mercato
Il TPLF è utilizzato in molti ambiti: contenzioso commerciale e civile, concorrenza/antitrust, tutela dei consumatori, proprietà intellettuale, insolvenza e mass claims. La maggior parte dei finanziatori (funders) è costituita da soggetti privati operanti in più giurisdizioni. Non esiste un registro ufficiale e il mercato, in generale, è considerato poco trasparente.
La remunerazione dei funders è spesso pari al 20‑30% del risarcimento, ma può essere più alta o strutturata in proporzione ai costi. In molti casi il funder richiede il diritto di approvare la strategia, la scelta degli avvocati o l’eventuale accordo transattivo, con gradi di controllo variabili.
Confronto tra Paesi
I mercati più sviluppati nell’UE sono attualmente Paesi Bassi e Germania, che ospitano la maggior parte dei funders e guidano i dibattiti dei regolatori. L’Italia è un mercato attualmente piccolo ma in crescita.